Call Us Now
0964 390639 (h24)
Opening Hours
Lun-Ven 08:30-12:30/15:00-19:00
Sabato 08:30-12:30
In base al nuovo Codice della Strada il sequestro amministrativo di un veicolo può avvenire per mancanza della copertura assicurativa e/o per mancanza di rilascio della carta di circolazione del veicolo.
L’art. 193 del Codice della Strada riguarda la circolazione con veicolo privo di regolare copertura assicurativa e prevede, oltre al pagamento di una sanzione pecuniaria, anche l’applicazione della misura cautelare del sequestro amministrativo del veicolo con il quale la violazione è stata commessa.
Sempre lo stesso articolo dispone che, se entro 60 giorni dalla notifica del verbale, non viene presentato ricorso e non viene effettuato il pagamento della sanzione, lo stesso verbale costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’art. 203, comma 3 del Codice della Strada, e il veicolo viene confiscato ai sensi dell’art. 213 del medesimo Codice.
Per dissequestrare il veicolo bisogna farne richiesta entro 60 giorni dalla contestazione/notificazione del verbale, in forma scritta su carta semplice, allo stesso organo (Polizia Locale, Polizia Stradale, Carabinieri, o altro organo) che ne ha disposto il sequestro, dopo aver effettuato i seguenti adempimenti:
L’organo accertatore dispone la restituzione del veicolo all’interessato mediante la redazione di un verbale di dissequestro.
Il trasgressore o il proprietario del veicolo sequestrato possono richiederne la demolizione al Comando che ha accertato la violazione entro 30 giorni dalla contestazione/notificazione del verbale. Per avere la disponibilità dei documenti necessari alle operazioni di demolizione e radiazione del veicolo, l’interessato dovrà versare una cauzione pari all’importo della sanzione indicato sul verbale. L’importo della cauzione, decurtato di un quarto, verrà restituito all’interessato, da parte dell’organo accertatore, dopo la distruzione del veicolo.
Le spese di demolizione sono a carico dell’interessato.
In questo caso, naturalmente, non è richiesto il pagamento del premio assicurativo.
Il veicolo sequestrato può essere affidato in custodia al proprietario o al trasgressore o a persona scelta dal proprietario a condizione che l’affidatario lo custodisca in un luogo idoneo, non soggetto a pubblico passaggio.
Le spese di trasporto e di deposito del veicolo sono interamente a carico dell’interessato.
Le modalità del sequestro sono stabilite dall’articolo 193 e dall’art. 213 del CdS
Il sequestro Penale di un veicolo viene invece messo in atto ogni qualvolta si infrange una norma del Codice Penale mentre si è alla guida del veicolo o conseguentemente ad incidenti stradali con effetti mortali o di prognosi riservata.
Attualmente è in vigore anche una norma relativa alla guida in stato di ebbrezza, disciplinata dall’articolo 186 del codice della strada.
Nel caso in cui il tasso alcolemico accertato che sia superiore a 1,5 g per litro, viene disposta la sanzione accessoria della confisca del veicolo sempre che lo stesso appartenga al guidatore “ubriaco”, ma, in questo caso, proprio per aver guidato un veicolo di proprietà di terzi sotto l’influenza dell’alcool, viene raddoppiato il periodo di sospensione della patente.
Guidare sotto l’influenza dell’alcol costituisce un reato penale punito con un’ammenda:
Le pene sono aumentate nel caso in cui la guida in stato di ebbrezza abbia provocato un sinistro stradale e nel caso in cui il reato sia stato commesso tra le 22:00 e le 7:00.
Nel caso in cui il mezzo sia un ciclomotore l’articolo 213 sexies del codice della strada prevede che sia sempre disposta la confisca indipendentemente dal valore del tasso alcolemico riscontrato.